Testo:
"La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita". […]

(Art. 34 della Costituzione italiana)

 

La Costituzione dedica alcuni suoi articoli all’istruzione, ritenendola uno strumento di crescita e di progresso non solo per il singolo individuo, ma anche per l’intera collettività. In particolare l’articolo 34, affermando che la scuola è aperta a tutti, sancisce il fondamentale principio del diritto allo studio, riconosciuto a tutte le persone, quindi non solo ai cittadini italiani. La scuola pubblica deve accogliere tutti coloro che ne facciano richiesta, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, la lingua, la religione, le condizioni personali e sociali. In applicazione del principio di uguaglianza sostanziale, enunciato nell’articolo 3 della Costituzione, hanno diritto di accedere all’istruzione pubblica anche i soggetti in situazione di handicap, ai quali, con una legge del 1971, è stata garantita la frequenza nella scuola dell’obbligo. Successivamente, nel 1978, la Corte costituzionale con una sentenza ha stabilito che ai portatori di handicap deve essere comunque assicurato il diritto di frequentare la scuola superiore.

Secondo la Costituzione, l’istruzione è obbligatoria e gratuita per almeno otto anni. Una recente legge, emanata nel 1999, ha prolungato l’obbligo scolastico fino al quindicesimo anno di età, prevedendo in sostanza che i giovani debbano continuare gli studi fino al primo anno delle scuole superiori. E’ una norma che evidentemente vuole incoraggiare i ragazzi a proseguire il più possibile la frequenza scolastica, considerando che in diversi Paesi europei l’obbligo di istruzione giunge sino a sedici o, in alcuni casi, perfino diciotto anni di età.