Testo:

"E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio ". […]

(Art. 30 della Costituzione italiana)

 

La Costituzione dedica diversi articoli alla famiglia, definendola come "società naturale fondata sul matrimonio". L’articolo 30 si occupa in particolare degli obblighi giuridici che derivano dai rapporti familiari, stabilendo che è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Innanzitutto è opportuno sottolineare che entrambi i genitori, su un piano di assoluta parità, devono occuparsi dei figli, diversamente da ciò che avveniva in passato, quando spettava al padre prendere le decisioni che riguardavano la vita familiare. Il codice civile prevede poi che, in caso di disaccordo tra padre e madre, possa intervenire il giudice, come una specie di "arbitro" imparziale che aiuti a prendere la decisione più opportuna nell’interesse dei figli minorenni. I genitori devono curare la prole sia dal punto di vista economico (mantenimento) che da quello personale (istruzione ed educazione) e tale compito rappresenta contemporaneamente un diritto ed un dovere. Secondo la legge i genitori esercitano sui figli minorenni la "potestà", che consiste nel potere di compiere atti e assumere decisioni nell’esclusivo interesse della prole.

E’ da notare, infine, che padre e madre devono occuparsi non solo dei figli legittimi, ma anche di quelli naturali, procreati cioè fuori del matrimonio. Un tempo i bambini nati da genitori non sposati tra loro erano definiti "adulterini" e per ciò stesso trattati in modo diverso rispetto ai figli legittimi: con la riforma del diritto di famiglia avvenuta nel 1975 è stata cancellata tale discriminazione, pertanto sul piano giuridico figli naturali e figli legittimi hanno i medesimi diritti nei confronti dei loro genitori.