Testo:

"La responsabilità penale è personale ". […]

(Art. 27 della Costituzione italiana)

 

L’articolo 27 della Costituzione sancisce il principio della personalità della responsabilità penale. L’inserimento di questa norma nel testo costituzionale è stato sicuramente influenzato da episodi di rara crudeltà verificatisi nel corso della seconda guerra mondiale, quando furono compiute azioni di rappresaglia contro i familiari di fuorilegge in fuga oppure contro gruppi di civili inermi, residenti nel luogo ove era stato commesso un reato. In sostanza la Costituzione proibisce di condannare una persona per un crimine commesso da altri o per il quale non si è riusciti a scoprire il vero colpevole. In campo penale non è quindi ammessa alcuna forma di responsabilità oggettiva, poiché la sanzione può essere applicata solo nei riguardi di chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, avendone l’intenzione (cioè con dolo) o agendo con ingiustificabile negligenza (cioè con colpa).