Testo:

[…] "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ". […]

(Art. 25 della Costituzione italiana)

 

Nel campo della giustizia penale, la Costituzione stabilisce alcuni fondamentali princìpi a garanzia dei diritti del cittadino e per assicurare l’applicazione equa ed imparziale della legge. L’articolo 25, in particolare, afferma che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Tale norma contiene i due princìpi della riserva di legge e dell’irretroattività delle norme penali. In sostanza la Costituzione stabilisce che solo una legge approvata dal Parlamento, cioè da un organo eletto direttamente dai cittadini, può stabilire quali sono i comportamenti vietati (i reati) ed in quale misura devono essere puniti dallo Stato con sanzioni che possono essere pecuniarie (multe) o detentive (carcere). Inoltre la legge penale da applicare al caso concreto deve essere entrata in vigore prima del fatto commesso, deve cioè esistere la certezza del diritto, ovvero la garanzia che le norme penali possano punire solo azioni future e non quelle che sono state compiute in passato, quando erano in vigore regole diverse.

Il principio costituzionale della certezza del diritto si completa con quello del favor rei previsto dall’articolo 2 del codice penale, secondo il quale la legge penale si applica per i crimini commessi prima della sua entrata in vigore se contiene norme più favorevoli per il colpevole. Ciò avviene, ad esempio, quando una nuova legge non considera più reato un’azione prima vietata oppure quando prevede una pena più mite rispetto al passato (una multa invece del carcere), in considerazione di profondi cambiamenti della società che fanno ritenere certi comportamenti non più criminali o comunque meno pericolosi.