Testo:

"La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge ". […]

(Art. 13 della Costituzione italiana)

 

L’articolo 13 della Costituzione tutela la libertà personale, che è definita inviolabile: ciò vuol dire che essa viene riconosciuta come un diritto naturale garantito nei confronti dei privati e dei pubblici poteri.

Nel corso della storia, il principio secondo cui ogni individuo deve considerarsi libero da qualsiasi costrizione fisica non consentita dalla legge è stato affermato per la prima volta, nel 1215, dalla Magna Charta inglese.

A tutela della libertà individuale la nostra Costituzione stabilisce due fondamentali garanzie: la riserva di legge e la riserva di giurisdizione.

In base alla prima di tali garanzie, le eventuali limitazioni della libertà personale sono permesse solo nei casi e nei modi previsti dalla legge. Questa regola rappresenta un’importante tutela per i cittadini: ognuno sa di poter essere arrestato o sottoposto a perquisizione se ciò è previsto da una norma generale, cioè uguale per tutti, ed approvata dal Parlamento, che è l’unico organo dello Stato eletto direttamente dal popolo.

In base al principio della riserva di giurisdizione, i provvedimenti che limitano concretamente la libertà delle persone (ad esempio un ordine di arresto o di perquisizione) possono essere decisi soltanto da un giudice, che è un organo imparziale, indipendente dal potere politico e tenuto ad applicare unicamente la legge.