Testo:

"L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute ". […]

(Art. 10 della Costituzione italiana)

 

Nell’articolo 10 della Costituzione si ritrova il cosiddetto "principio internazionalista", in base al quale lo Stato italiano riconosce l’esistenza di norme che regolano i rapporti con gli altri Paesi del mondo.

Caratteristica di ogni Stato e condizione essenziale della sua esistenza è che il potere in esso esercitato sia sovrano al suo interno ed indipendente nei confronti di tutti gli altri Stati. La comunità internazionale è quindi formata da soggetti, gli Stati, che in linea di principio sono uguali tra loro perché dotati delle stesse caratteristiche; se uno Stato potesse comandare sul territorio di un altro con l’uso della forza, quest’ultimo non sarebbe più sovrano e dunque non più Stato. Come le relazioni tra i cittadini di uno Stato sono regolate da norme giuridiche che costituiscono il diritto interno, così anche nella comunità internazionale esistono norme giuridiche che disciplinano i rapporti tra gli Stati: l’insieme di tali norme forma il diritto internazionale.

Le relazioni politiche, economiche e militari che possono sorgere tra gli Stati sono regolate da due tipi di norme giuridiche: le consuetudini e i trattati. Le consuetudini sono regole non scritte che si sono formate nel corso dei secoli e che vengono normalmente accettate da tutti gli Stati: ad esempio l’immunità degli ambasciatori e delle sedi diplomatiche, il diritto di navigare liberamente in mare aperto, ecc. I trattati, invece, sono accordi, tra i due o più Stati che regolano questioni di interesse comune, come ad esempio, un trattato di pace o un accordo di tipo economico.

L’Italia, quindi, riconosce di appartenere alla comunità internazionale e si impegna a rispettarne le norme giuridiche, cioè le consuetudini universalmente accettate e i trattati formati con gli altri Stati.